162. Al fine di incentivare il risparmio e
l’efficienza energetica è istituto, a decorrere dall’anno
2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza
energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo
è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle
misure che consentono la riduzione dei consumi energetici
per migliorare l’efficienza energetica, con particolare
riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e
totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con
quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al
miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione e
per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli
elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono
utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle
classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché
di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche
all’interno di apparati. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello
sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le
campagne informative di cui al presente comma.
163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono
vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la
distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza,
nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli
elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere
completamente il collegamento alla rete elettrica.
I commi da 162 a 163, introdotti nel corso
dell’esame presso la Camera dei deputati, sono diretti a
incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.
Il comma 162 istituisce, a decorrere
dall’anno 2008, un Fondo per il risparmio e l’efficienza
energetica presso lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze con una dotazione pari ad 1
milione di euro.
In particolare, il suddetto Fondo viene
istituito con la specifica finalità di finanziare campagne
informative concernenti la riduzione dei consumi energetici
(i cui criteri verranno definiti con successivo decreto
interministeriale di cui la norma non fissa i termini di
adozione) con particolare riferimento a:
- progressiva e totale sostituzione
delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il
miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica;
- sensibilizzazione degli utenti in merito
allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione
stand-by quando non utilizzati.
La disposizione prevede, poi, a far
data dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione
di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi
energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici
appartenenti alla classe 3 anche posti all’interno di
apparati. Il comma rinvia ad un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con
i Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico, la
definizione di principi e criteri cui si devono informare le
campagne informative previste dallo stesso comma.
Il comma 163, infine, introduce il
divieto, a far data dal 1° gennaio 2011, di importare,
distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché
elettrodomestici privi di dispositivo per l’interruzione
completa del collegamento alla rete elettrica. Lo stesso
comma rinvia all’adozione di un decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 353
della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), nell’ambito
di disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza
energetica prevedeva una detrazione dall’imposta lorda, per
una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente
pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per
ciascun apparecchio, per le spese documentate e sostenute
entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
In merito a quanto sopra appare utile
ricordare che le prime disposizioni comunitarie in materia
di informazione, mediante etichettatura, del consumo di
energia degli apparecchi domestici si rinvengono nella
direttiva 79/530/CEE (attuata nel nostro ordinamento dal DPR
12 agosto 1982, n. 783), in seguito sostituita dalla
direttiva 92/75/CEE che è stata recepita con il DPR 9 marzo
1998, n. 107(“Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul
consumo di energia degli apparecchi domestici’”) e con il DM
10 novembre 1999 (“Norme sui requisiti di rendimento
energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria
96/57/CE ).
Nell'ambito di applicazione della
direttiva rientrano i seguenti apparecchi domestici:
1) frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni;
2) lavatrici, essiccatoi e loro
combinazioni;
3) lavastoviglie;
4) forni;
5) scalda acqua e serbatoi di acqua calda;
6) fonti di illuminazione;
7) condizionatori d'aria;
8) altri apparecchi indicati da successive
disposizioni comunitarie.
Per questi tipi di apparecchi è fatto
obbligo al fornitore di predisporre tre tipi di documenti:
una scheda informativa, una etichetta da apporre sul
prodotto e una documentazione tecnica. La scheda e
l'etichetta devono essere rese note al consumatore, la
documentazione tecnica, comprovante l'esattezza delle
informazioni inserite nella scheda e nell'etichetta, è a
disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità
nazionali. In Italia questo compito spetta al Ministero
delle attività produttive che ha, inoltre, il compito di
promuovere una campagna informativa finalizzata ad
incentivare un uso responsabile dell'energia da parte dei
consumatori.
Specifiche modalità di etichettatura e di
informazione del consumatore relative a ciascun tipo di
apparecchio, adottate in applicazione della direttiva in
esame, sono stabilite da singole direttive comunitarie
(previste dall'art. 2 della dir. 92/75/CEE) da attuarsi
mediante regolamenti del Ministero dell'industria (ora delle
attività produttive) ai sensi dell’art.1, comma 2, del
regolamento di attuazione della direttiva 92/75/CEE.
La direttiva 94/2/CE è stata
successivamente novellata dalla direttiva 2003/66 che, per
gli elettrodomestici del freddo, ha aggiunto due nuove
classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle
sette attualmente previste che vanno da A (efficienza
massima) a G (efficienza minima) (Si ricorda che i prodotti
definiti energeticamente efficienti ricadono nelle classi A
e B). La direttiva 2003/66 è stata recepita con D.M. 21
settembre 2005.
La Commissione Europea, rilevando il
successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto
dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996
al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza
dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30% e
rilevando, altresì, che nel 2000 il 20% delle
apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe
più efficiente (A), con percentuali superiori al 50% in
alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due
classi addizionali A+ e A++, nell’attesa di una revisione
complessiva delle classi di etichettatura energetica (i
frigoriferi e congelatori che consumano di più sono
classificati «F» e «G»).
Il successivo comma 354 della legge
296/2006 (legge finanziaria 2007), nella medesima ottica,
prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per
cento dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività
d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano
interventi di efficienza energetica per l'illuminazione
entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la
sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza energetica,
maggiore o uguale al 60 per cento e la sostituzione, negli
ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade
fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi
illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al
60 per cento.
La Comunità europea, si ricorda, ha
adottato la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27
gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della
direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda
l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle
lampade per uso domestico. La direttiva europea è stata
recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 10 luglio 2001.
L'allegato IV della direttiva citata
prevede che le seguenti lampade siano assegnate alla classe
A:
- Lampade fluorescenti senza alimentatore
integrato (le lampade che necessitano di un alimentatore e/o
di un altro dispositivo di controllo per essere collegate
alla rete): W ≤ 0,15 * radice quadrata di Ö + 0,0097 Ö
- Altre lampade W ≤ 0,24 * radice quadrata
di Ö + 0,0103 Ö dove Ö è il flusso luminoso della lampada
dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in
watt.
Per completezza d’informazione si segnala,
da ultimo, il D.M. 26 marzo 2002 emanato al fine di dare
attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza
energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.
La Finanziaria 2008 proroga gli incentivi già previsti
dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010, ne introduce di
nuovi e semplifica alcuni adempimenti.
L'
ENEA è stato incaricato di ricevere e gestire la
documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni
fiscali.