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Anche per il 2008, e fino al 2010, vengono riconfermate le linee guida in materia di agevolazioni per chi effettua delle spese che consentono un risparmio energetico. Vengono riconfermate dalla finanziaria 2008 tutte le agevolazioni nate nel 2007.

 

La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 e riportata qui di seguito per estratto limitatamente ai commi da 344 a 365, dispone incentivi per il risparmio energetico, meritevoli di essere attentamente valutati da cittadini, commercianti e imprenditori.

In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:

1)   riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);

2)   installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);

3)   installazione di caldaie a condensazione (comma 347);

4)   costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).

E' prevista una detrazione del 36% per:

1)   sostituzione, nel settore commerciale, di apparecchi illuminanti e lampade a incandescenza con altri/e ad alta efficienza e installazione di regolatori di flusso luminoso (comma 354).

 

 

L. 27/12/06 n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

 

354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

 

 

Finanziaria 2008

Detrazione del 55% per il risparmio energetico

 

Articolo 2, commi 162-163

Misure per il contenimento delle emissioni di CO2

 

162. Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica è istituto, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

I commi da 162 a 163, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono diretti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.

Il comma 162 istituisce, a decorrere dall’anno 2008, un Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari ad 1 milione di euro.

In particolare, il suddetto Fondo viene istituito con la specifica finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo decreto interministeriale di cui la norma non fissa i termini di adozione) con particolare riferimento a:

 - progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;

- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica;

- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati.

 La disposizione prevede, poi, a far data dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all’interno di apparati. Il comma rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico, la definizione di principi e criteri cui si devono informare le campagne informative previste dallo stesso comma.

Il comma 163, infine, introduce il divieto, a far data dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l’interruzione completa del collegamento alla rete elettrica. Lo stesso comma rinvia all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 353 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), nell’ambito di disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza energetica prevedeva una detrazione dall’imposta lorda, per una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

In merito a quanto sopra appare utile ricordare che le prime disposizioni comunitarie in materia di informazione, mediante etichettatura, del consumo di energia degli apparecchi domestici si rinvengono nella direttiva 79/530/CEE (attuata nel nostro ordinamento dal DPR 12 agosto 1982, n. 783), in seguito sostituita dalla direttiva 92/75/CEE che è stata recepita con il DPR 9 marzo 1998, n. 107(“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici’”) e con il DM 10 novembre 1999 (“Norme sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in conformità alla direttiva comunitaria 96/57/CE ).

Nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano i seguenti apparecchi domestici:

1) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

2) lavatrici, essiccatoi e loro combinazioni;

3) lavastoviglie;

4) forni;

5) scalda acqua e serbatoi di acqua calda;

6) fonti di illuminazione;

7) condizionatori d'aria;

8) altri apparecchi indicati da successive disposizioni comunitarie.

Per questi tipi di apparecchi è fatto obbligo al fornitore di predisporre tre tipi di documenti: una scheda informativa, una etichetta da apporre sul prodotto e una documentazione tecnica. La scheda e l'etichetta devono essere rese note al consumatore, la documentazione tecnica, comprovante l'esattezza delle informazioni inserite nella scheda e nell'etichetta, è a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità nazionali. In Italia questo compito spetta al Ministero delle attività produttive che ha, inoltre, il compito di promuovere una campagna informativa finalizzata ad incentivare un uso responsabile dell'energia da parte dei consumatori.

Specifiche modalità di etichettatura e di informazione del consumatore relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate in applicazione della direttiva in esame, sono stabilite da singole direttive comunitarie (previste dall'art. 2 della dir. 92/75/CEE) da attuarsi mediante regolamenti del Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) ai sensi dell’art.1, comma 2, del regolamento di attuazione della direttiva 92/75/CEE.

La direttiva 94/2/CE è stata successivamente novellata dalla direttiva 2003/66 che, per gli elettrodomestici del freddo, ha aggiunto due nuove classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle sette attualmente previste che vanno da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) (Si ricorda che i prodotti definiti energeticamente efficienti ricadono nelle classi A e B). La direttiva 2003/66 è stata recepita con D.M. 21 settembre 2005.

La Commissione Europea, rilevando il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996 al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30% e rilevando, altresì, che nel 2000 il 20% delle apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe più efficiente (A), con percentuali superiori al 50% in alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due classi addizionali A+ e A++, nell’attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica (i frigoriferi e congelatori che consumano di più sono classificati «F» e «G»).

Il successivo comma 354 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento.

La Comunità europea, si ricorda, ha adottato la direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. La direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 10 luglio 2001.

L'allegato IV della direttiva citata prevede che le seguenti lampade siano assegnate alla classe A:

- Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato (le lampade che necessitano di un alimentatore e/o di un altro dispositivo di controllo per essere collegate alla rete): W ≤ 0,15 * radice quadrata di Ö + 0,0097 Ö

- Altre lampade W ≤ 0,24 * radice quadrata di Ö + 0,0103 Ö dove Ö è il flusso luminoso della lampada dove W è la potenza assorbita dalla lampada, espressa in watt.

Per completezza d’informazione si segnala, da ultimo, il D.M. 26 marzo 2002 emanato al fine di dare attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

   

La Finanziaria 2008 proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010, ne introduce di nuovi e semplifica alcuni adempimenti.

L' ENEA è stato incaricato di ricevere e gestire la documentazione obbligatoria per fruire delle detrazioni fiscali.

 

 

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